IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita'
di ripartizione del Fondo; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70,  recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti  alle  imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2,  commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, il capo II recante «Misure per l'editoria; 
  Visto l'art. 190, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 secondo
cui alle imprese editrici  di  quotidiani  e  periodici  iscritte  al
Registro degli operatori della comunicazione, che occupano almeno  un
dipendente  a  tempo  indeterminato,  e'  riconosciuto   un   credito
d'imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della spesa  effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei  servizi  di  server,
hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
digitale   e   per   information   technology   di   gestione   della
connettivita'; 
  Visto il comma 2 del  medesimo  art.  190  che  stabilisce  che  la
predetta agevolazione e' concessa a ciascuna impresa  previa  istanza
diretta  al  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto, altresi', il comma 7 dello stesso articolo secondo  cui  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del medesimo, sono stabiliti le modalita'  per  l'accesso
al suddetto  credito  di  imposta,  i  contenuti,  la  documentazione
richiesta ed i termini per la presentazione delle domande; 
  Visto, infine, il  comma  8  dello  stesso  articolo  del  predetto
decreto-legge che dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione
normativa in argomento, pari a 8 milioni di euro per l'arino 2020, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
legge 26  ottobre  2016,  n.  198  e  che  le  risorse  destinate  al
riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo  sono  iscritte  nel
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e sono  trasferite  nella  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»  per  le
necessarie regolazioni contabili; 
  Visto l'art. 109 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina
del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e gli  articoli
32 e 35, commi 1, lettera  a)  e  3,  nei  quali  sono  contenute  le
disposizioni in materia di assistenza fiscale; 
  Visto l'art. 2409-bis del codice  civile  recante  disposizioni  in
materia di revisione legale dei conti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto  l'art.  264,  comma  1,  lettera  a),   del   sopra   citato
decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui, al  fine  di  garantire  la
massima    semplificazione,    l'accelerazione    dei    procedimenti
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita
dei cittadini e delle imprese in  relazione  all'emergenza  COV1D-19,
dalla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  e  fino  al  31
dicembre 2020, nei procedimenti avviati  su  istanza  di  parte,  che
hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici   economici   comunque
denominati, ivi comprese  le  agevolazioni,  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni,   in   relazione    all'emergenza    COVID-19,    le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono  ogni  tipo
di  documentazione  comprovante  tutti  i  requisiti  soggettivi   ed
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche  in  deroga
ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di  settore,  fatto
comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e
successive modificazioni in base al quale i  crediti  di  imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di euro 250.000; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che,
al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di  cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8, 9,  13  e  14  che
prevedono, prima della concessione da parte del  soggetto  concedente
aiuti  di  Stato,   la   registrazione   dell'aiuto   individuale   e
l'espletamento di verifiche  tramite  cui  estrarre  le  informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto  richiedente,
per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e categoria di beneficiari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, alle imprese editrici  di  quotidiani  e
periodici e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta  per
l'acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di
8 milioni di euro. 
  2. Non possono accedere alla misura agevolativa le imprese editrici
di quotidiani e periodici beneficiarie dei contributi diretti di  cui
all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198  e  al
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.