IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il capo II recante «Misure per l'editoria; Visto l'art. 190, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettivita'; Visto il comma 2 del medesimo art. 190 che stabilisce che la predetta agevolazione e' concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, altresi', il comma 7 dello stesso articolo secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo, sono stabiliti le modalita' per l'accesso al suddetto credito di imposta, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione delle domande; Visto, infine, il comma 8 dello stesso articolo del predetto decreto-legge che dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione normativa in argomento, pari a 8 milioni di euro per l'arino 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili; Visto l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3, nei quali sono contenute le disposizioni in materia di assistenza fiscale; Visto l'art. 2409-bis del codice civile recante disposizioni in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COV1D-19, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente, per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Decreta: Art. 1 Oggetto e categoria di beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro. 2. Non possono accedere alla misura agevolativa le imprese editrici di quotidiani e periodici beneficiarie dei contributi diretti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.